Statuto
Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
“ MAI + SOLE ODV”
Art.
1
Costituzione,
denominazione e sede
1.
E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio
2017 es.m.i., l’Organizzazione di Volontariato “MAI + SOLE ODV”.
2. L’Associazione
ha sede legale nel Comune di Savigliano in via Teatro, n. 2. Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello
stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento
agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è
iscritta.
4. La durata
dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera
dell’Assemblea
straordinaria con la maggioranza prevista all’art.11.
Art.
2
Scopi
e finalità
·
L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e
senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale si prefigge lo scopo di svolgere la propria attività nei
settori che si occupano del sociale/Socio-sanitario, della tutela dei Diritti
Civili dell’Istruzione dando aiuto a chi si trova in gravi situazioni di
disagio e di abbandono, in particolare fornire sostegno alle donne vittima di
violenza.
Art.
3
Attività
1. Per la realizzazione dello
scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la
collettività, l'ODV si propone,
ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva
o principale le seguenti attività di interesse generale:
·
Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e
2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e alla legge 22 giugno
2016 n. 112 e successive modificazioni;
·
Alloggio sociale, ai sensi del decreto Ministero delle
infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni
altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
·
Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato
del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale
·
Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli,
della nonviolenza e della difesa non armata.
2. Nello specifico, a titolo
esemplificativo L’ODV intende svolgere:
·
Fornire sostegno alle donne vittima di violenza, attraverso il rafforzamento
delle azioni giuridiche di riconoscimento del diritto ad una vita libera dalla
violenza e di supporto socio-economico e psicologico-legale, facilitando
l’emersione della domanda di aiuto ed intervenendo anche nelle situazioni di
emergenza con specifiche misure, adeguate ai contesti di vita in cui la domanda
emerge, e sviluppando collaborazioni con Ospedali, Servizi Sociali, Servizi
Sanitari, Servizi Educativi, Forze dell’Ordine ed altre Istituzioni.
·
Acquisire in affitto appartamenti e case rifugio al fine di
garantire sostegno abitativo temporaneo alle donne vittime di violenza e
relativa prole.
·
Fornire supporto ad attività di ricerca attiva del lavoro a favore
dei beneficiari dei servizi erogati dall’ODV, anche attraverso il sostegno
economico di borse lavoro.
·
Incentivare le reti di cooperazione, già esistenti a livello
locale, tra Forze dell’ordine e Servizi Socio-sanitari al fine di collaborare
al raggiungimento del massimo livello di protezione e di sicurezza per le donne
in situazione di disagio e di abbandono ed al fine di garantire una maggiore
efficacia nelle azioni e nel progressivo miglioramento delle culture
istituzionali sul tema.
·
Collaborare, cooperare ed interagire con le realtà presenti sul
territorio, in ambito locale, regionale – Associazioni, Servizi Sociali e
Sanitari, Enti pubblici e privati, Scuole di ogni ordine e grado, eccetera.
·
Programmare e realizzare interventi di sensibilizzazione,
informazione ed educazione sul tema nelle Scuole di ogni ordine e grado.
·
Svolgere campagne di sensibilizzazione sul tema a mezzo stampa e
televisione.
·
Mettere a punto strumenti di concertazione tra Regione ed Enti
locali per l’inserimento nelle programmazioni decentrate dalle azioni di
prevenzione e di contrasto del fenomeno della violenza sulle donne.
·
Contribuire all’armonizzazione delle norme in materia, in ottica
di contrasto alla violenza in genere e di sostegno alle vittime, congiuntamente
a nuove disposizioni, per garantire alle vittime della violenza un servizio di
assistenza legale gratuita.
·
Implementare un sistema di raccolta dati sul fenomeno, attraverso
la creazione di un Osservatorio che possa non solo raccogliere i dati ma anche
far scaturire azioni concrete, contribuire al miglioramento di strutture,
servizi, comunità che si occupano del problema della violenza, far progredire
la cultura in materia e promuovere un processo di cambiamento rispetto al
linguaggio utilizzato nel comunicare e nel trattare il problema della violenza
sulle donne.
·
Promuovere incontri, convegni e corsi di formazione sul tema.
3. Le attività di cui al comma
precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le
prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e
gratuito.
4. L’ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e
secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti
previsti dall’art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può
essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea
dei Soci.
5. Nel caso
l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il
carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai
sensi dell’art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
6. L'attività
del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate
dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per
l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese
sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale
competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di
volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi
dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
8. Ogni forma
di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile
con la qualità di volontario.
9. L’ODV ha
l’obbligo di assicurare i propri volontari con specifiche polizze a copertura
di danni causati a persone e cose, oltre che per danni da essi subiti, ai sensi
dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
10. L'ODV può
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i
limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare
l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei
volontari.
Art.
4
Patrimonio
e risorse economiche
1. Il
patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è
costituito da:
a. Beni mobili ed
immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
b. Eventuali
erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
c. Eventuali
fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
d. Eventuali
fondi di dotazione patrimoniale volti all’ottenimento della personalità
giuridica.
2. L'ODV trae
le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività
da:
a. Quote associative e contributi degli aderenti;
b. Contributi pubblici e privati.
c. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti.
d. Donazioni e lasciti testamentari;
d. Rendite patrimoniali;
e. Attività di
raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 117/2017 e s.m.i.) gestite durante iniziative e manifestazioni organizzate
dall’associazione.
f. Ogni altra
entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile
alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i..;
g. Attività
“diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purché siano
secondarie e strumentali).
3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente
il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs
117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci
entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede
dell’ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni
associato.
4. E’ fatto
obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E’ fatto
divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
Art.
5
Soci
1.
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è
illimitato.
Sono Soci di
diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo dell’associazione.
Possono fare parte dell'ODV oltre i soci fondatori, tutte le persone fisiche o
le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di
volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si
impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2.
L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto
di recesso di cui all'art. 6
3.
I Soci possono essere distinti in Soci sostenitori e Soci
simpatizzanti. Le due categorie di Soci godono dei medesimi diritti e di uguali
doveri, ma l’Assemblea può determinare per loro quote associative distinte
Art.
6
Criteri
di ammissione ed esclusione
1. L'ammissione
di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e
l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio
Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da
parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a
rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le
deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale
rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato
entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso
all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
4. Il Consiglio
direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita
dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di
Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso;
b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli
scopi dell’ODV;
c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale,
trascorsi 30 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
d. L’esclusione del socio viene deliberato dal Consiglio
Direttivo.
e. Il Socio receduto, escluso o deceduto non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Art.
7
Diritti
e Doveri dei soci
1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di
partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci
hanno diritto:
● di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone
informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti
dell’ODV;
● di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle
deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di
modifiche allo statuto;
● di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al
Consiglio direttivo.
b) I soci
sono obbligati:
● all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
● a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'ODV;
● al pagamento nei termini della quota associativa, qualora
annualmente stabilita
dall’Assemblea dei soci.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun
caso può essere restituita.
Art.
8
Organi
dell’ODV
1. Sono organi dell’ODV:
a. L’Assemblea
dei soci;
b. Il
Consiglio direttivo;
c. Il
Presidente;
d. Il collegio
dei Revisori dei Conti
e. Il collegio
dei Probiviri
Art.
9
Assemblea
dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell’ODV, regola
l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno
diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli
associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non
abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun
associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro
associato (purchè questi non sia parte di uno degli Organi dell’ODV, Assemblea
esclusa), conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di
convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. Gli
associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via
elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità
dell’associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente
eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea
si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza, del
Vicepresidente, Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne
ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10
(un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La
convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica
con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo dalla data della
riunione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario
della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo
in data diversa dalla prima.
8. In difetto
di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere
assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni
e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente
dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal
Presidente.
10. L'assemblea
può essere ordinaria o straordinaria.
a. L’assemblea
ordinaria indirizza tutta l’Attività della ODV ed inoltre:
1. elegge il
Consiglio Direttivo;
2. elegge il
Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ove previsti;
3. approva il bilancio
preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale:
4. approva
l’eventuale Regolamento interno e le relative variazioni
5. delibera
l’entità della quota associativa annuale.
L’assemblea ordinaria viene
convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e
consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la
metà dei membri del Consiglio Direttivo od un decimo degli Associati ne
facciano richiesta scritta.
b.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo
e dello Statuto, sullo scioglimento dell’ODV e sulla devoluzione dell’eventuale
patrimonio residuo.
Art.
10
Assemblea
ordinaria dei Soci
1. L'assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscrittiaventi diritto di voto (metà più uno dei soci); in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
cheriguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla
maggioranza degliassociati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea
ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione
delbilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, od almeno la metà dei membri del
Consiglio Direttivo od un decimo degli Associati ne facciano richiesta scritta.
4. L’Assemblea
ordinaria:
a. approva il bilancio e la relazione di
missione ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017;
b. discute ed approva i programmi di
attività;
c. elegge tra i soci i componenti del
Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca.
Art.
11
Assemblea
straordinaria dei Soci
1. La
convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste
dall’art. 9 L’Assemblea straordinaria si riunisce:
Per deliberare
lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio
b. Per
approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto. In ogni caso
il quorum costitutivo dell’Assemblea straordinaria è pari, in prima
convocazione, ai tre quarti della compagine sociale e, in seconda convocazione,
ai due quinti della stessa. L’Assemblea decide con il voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Art.
12
Consiglio
Direttivo
1. Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un
minimo di 3 fino ed un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in
carica 3 anni e sono rieleggibili Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
2. L’Assemblea
che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in
seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti,
il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente un Segretario – cassiere o
tesoriere.
4. Il
Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese
dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione
del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti
che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio
Direttivo.
5. In caso di
morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato,
il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei
non eletti: la
sostituzione
va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza
del
mandato del
Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non
eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante
elezione.
6. Nel caso in
cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea
provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7. Tutte le
cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono
essere
rimborsate le
spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento
degli
incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito
dall’Assemblea dei soci, anche attraverso l’approvazione di uno specifico
regolamento.
8. Il
Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa,
attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli
che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
In particolare
esso svolge le seguenti attività:
a. attua tutte le deliberazioni
dell’Assemblea;
b. redige e presenta all’Assemblea il
bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..;
c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
d. sottopone all’Assemblea le proposte di
esclusione dei soci;
e. sottopone all’approvazione dell’Assemblea
le quote sociali annue per gli associati e gli
eventuali contributi straordinari;
f. propone l’esercizio e l’individuazione di
eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3
comma 4 del presente Statuto;
g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui
partecipano gli associati o esperti anche non soci,
per la definizione e
la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano di età.
10. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 (sei) mesi, e tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno la metà dei componenti.
11. La
convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica,
con 7 (sette ) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il
luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di
mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni
cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali
delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono
conservati agli atti.
13. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto
della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si
considera non approvata.
14. Il potere
di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del
potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel
Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne
erano a conoscenza.
15.
L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza
di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore
Art.
13
Presidente
1. Il
Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in
giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti
correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui
operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
3. In caso di
assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il
Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e
adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per
la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati
obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art.
14
Organo
di controllo
1. Qualora se
ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 30 D.lgs
117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo
anche monocratico.
2. Nel caso in
cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere
retribuito.
3. Ai
componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice
civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le
categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice
civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono
essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.,
il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
della revisione legale dei conti.
4. L'organo di
controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità
civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta
che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i..
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di
controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi
Art.
15
Il
soggetto incaricato della revisione legale dei conti
1. Qualora se ne ravvisi la
necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e s.m.i.,
l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il
quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non
può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri
del Consiglio Direttivo.
Art.
16
Il
Collegio dei probiviri
1. Qualora si
reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei
Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte
nell’ambito dell’ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio
Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio
dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati
che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica n.3
(tre) anni.
3. Il Collegio
dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i
lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal
membro più anziano.
4. Il Collegio
dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio
Direttivo, oppure di cinque associati interessati alla vertenza.
5. Le riunioni
del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei
suoi componenti.
Art.
17
Il
Presidente onorario
1. Il
Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti
acquisiti in attività a favore dell’ODV.
2. Il
Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci
dell’ODV.
Art.
18
Comitati
Tecnici
1. Nell’ambito
delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha
facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti
anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici
programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che
l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le
linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art.
19
Scioglimento
1. L’Assemblea
straordinaria, nel rispetto dei quorum previsti dall’art. 11, può decidere lo
scioglimento dell’ODV con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti o rappresentati. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più
liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la
sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di
scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è
devoluto,
previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico
nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n.
117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del
terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto
parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che
l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata
a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di
devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal
parere sono nulli.
4.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia
dall’operatività del
Registro unico
nazionale del Terzo settore.
Art.
20
Norme
finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente
Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e
relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
Savigliano,
30 Luglio 2020
Registrato a Saluzzo il 17/08/2020 al num. 2094 serie E.
Firmato
in originale
Adonella
Fiorito
Marisa
Rolando